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normazione partecipante, della non presenza nel pro- di un ridotto versamento della tassa sulle prio staff di un Direttore Tecnico, sicché la gare per giungere a riammettere una con- mancata dichiarazione dei requisiti d’ordi- corrente, seppure in sede cautelare (ord. ne generale relativa a detta figura non può 17/11/2011, n. 859), sul presupposto della legittimamente comportare l’esclusione, in non chiara indicazione di tale importo in quanto detto art. 38 non onera i concor- sede di gara (trattasi di procedura con renti, in caso di mancata presenza della oltre 100 lotti), mentre il TAR Veneto, con figura del Direttore Tecnico nel loro orga- la sentenza 16/11/2011, n. 1687, ritiene nigramma, dal dover comunque rilasciare che la mancata produzione dei registri IVA una dichiarazione in tal senso. relativi all’ultimo triennio, espressamente Con la pronuncia 9/11/2011, n. 632 il TAR richiesti dalla lex specialis “a pena d’esclu- Pescara statuisce invece sulla legittimità sione”, non possa tuttavia esser un motivo dell’esclusione di un concorrente che non di non partecipazione in quanto l’importo aveva depositato le dichiarazioni bancarie, relativo ai fatturati richiesti erano comun- circostanza che, secondo il TAR periferico, que evincibili da altra documentazione non può rappresentare un valido motivo depositata in gara e come, pertanto, non d’estromissione in guisa che l’art. 41 del si poteva configurava una totale assenza - Codice appalti, che non dispone affatto ma solo una mera incompletezza - dell’al- l’espressa esclusione in caso di mancata legazione documentale. produzione delle referenze bancarie. Infine merita commento la sentenza del Il TAR Brescia invece affronta la questione TAR Latina, I, 1/12/2011, n. 991 relativa ad un altro documento spesso richiesto in gara a pena d’esclusione, ovvero il verba- Dopo l’entrata in vigore dell’art. le di sopralluogo che sebbene sia previsto 46, comma 1-bis ad opera dal D.P.R.n. 554/1999 (art. 71, comma 2°), in ogni caso non risulta ex lege disposta della D.L. n. 70/2011 non è più l’esclusione nel caso in cui il concorrente consentito introdurre clausole di non provveda al suo deposito, ragion per cui tale mancata produzione nella gara in partecipazione che prevedano questione non poteva integrare una giusta l’esclusione in caso di loro causa d’estromissione dalla stessa. mancato rispetto, ad eccezione In conclusione delle tipologie di cause sopra Per tentare dunque di trarre una qual- che prima conclusione, occorre prelimi- elencate (violazione alle norme narmente riconoscere come il nuovo art. del Codice/regolamento o altre 46, comma 1-bis abbia normativizzato il principio di tipicizzazione delle cause leggi, incertezza su contenuto/ d’esclusione, principio che, tuttavia, provenienza delle offerte, difetto mentre in precedenza risultava relati- vo al divieto d’estensione in gara delle di sottoscrizione e non integrità cause d’esclusione nei casi di mancata dei plichi/offerte) chiarezza della lex specialis e/o di sue formule ambigue, tanto da risultare vie- 16 TEME 2.12
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