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normazione dicazione, e, successivamente, per Contratti, pertanto, si passa dalla effetto di un ricorso avverso l’ag- responsabilità verso la controparte ad giudicazione); un obbligo per il giudice di applicare - l’informativa preventiva dell’intento al ricorrente ‘temerariò una sanzione di proporre ricorso; pecuniaria, il cui ricavato confluisce - una regolamentazione espressa della nel bilancio della giustizia amministra- sorte del contratto, consequenziale tiva, quale ristoro ad un danno di ulte- all’annullamento dell’aggiudicazio- riore carico di lavoro procurato senza ne, per la quale la valutazione degli motivo al sistema giudiziario. interessi pubblici rileva direttamen- Per quanto riguarda l’applicazione te, rispetto alla decisione sulla inef- temporale della norma in argomen- ficacia del contratto; to, i primi orientamenti della dottri- - i termini di decadenza previsti per na sembrano far prevalere il principio la presentazione del ricorso avverso tempus regit actus, escludendo quindi l’aggiudicazione; il carattere retroattivo della sanzione, - la rafforzata tutela risarcitoria sia che sarebbe applicabile solo ai giudizi per equivalente che in forma speci- proposti successivamente all’entrata in fica; vigore della norma stessa. - le ‘alternative dispute resolutions’ (risoluzioni alternative delle con- troversie) previste dalla direttiva Lo scopo è quello di proteggere 89/665/CEE; - il riparto di giurisdizione. quanto più possibile gli “interessi Il codice del processo amministrativo generali” alla realizzazione delle non ha invece disciplinato nessuna specifica norma sanzionatoria, nell’am- opere pubbliche o all’acquisizione bito dei contratti pubblici, nei confron- di beni e servizi necessari alle ti di condotte processuali non corrette poste in essere dalle parti. Pubbliche Amministrazioni, Nell’ottica del raggiungimento del ostacolando l’utilizzo strumentale medesimo scopo di sanzionare l’abuso di processo, anche in materia di pro- del processo amministrativo, a cesso civile, vi è stata l’introduzione, fini puramente ostruzionistici. Il da parte dell’articolo 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, di cosiddetto “abuso del processo”, in un terzo comma all’articolo 96 del particolare quello amministrativo in codice di procedura civile, che recita “in ogni caso, quando pronuncia sulle materia di appalti, viene combattuto spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, in maniera sempre più rigorosa, sia anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a quando si presenta come “abuso favore della controparte, di una somma di ricorso” che come “abuso di equitativamente determinata.”. Con l’articolo 246-bis del Codice dei resistenza” TEME 2.12 23
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