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pubbliche gare direttiva n. 18/2004, il quale costituisce costituisce attuazione, ossia l’art. 19 dr. la premessa del disposto dell’art. 19 della 2004/18/CE, è rappresentato dalla crea- direttiva, attuata con l’art. 52 in discussio- zione di istituti di tutela dei disabili sotto ne. Il “considerando” parla espressamente il profilo della promozione dell’ingresso dell’esigenza della promozione della pre- degli stessi nel mondo del lavoro, a fronte senza dei disabili nel mondo del lavoro e di difficoltà oggettive frapposte dal libero ciò evidentemente connota anche l’istitu- mercato. to, non definito (nemmeno dalla discipli- Orbene, tale risultato è sicuramente sod- na comunitaria), del laboratorio protetto. disfatto dall’art. 52 d.lgs. 163/06. Il fatto D’altro canto, il fatto che l’art. 52 faccia che sia perseguito un risultato più ampio salva la disciplina sulle cooperative socia- dal punto di vista “quantitativo” e cioè con li implica una omogeneità sostanziale tra estensione al di là dell’area dei disabili, cooperative stesse e tali “laboratori”. non fa uscire dallo spettro del “risultato” Si tratta quindi di capire in primo luogo se perseguito comunitariamente, anche con- “laboratori protetti” siano solo gli organi- siderato che evidentemente il legislato- smi che si propongano di utilizzare disabili re comunitario ritiene compatibile con il nell’attività di esecuzione degli appalti o principio di tutela della concorrenza (che che si pongano comunque come strumenti all’evidenza può confliggere con restrizio- di perseguimento dell’interesse colletti- ni all’accesso) la “protezione” (laboratori vo della tutela dei disabili, o se invece, in protetti) adottata dalla legge nei confronti termini ben più ampi, la nozione di labo- a talune categorie di produttori di beni e ratori protetti faccia riferimento anche ad servizi. altre situazioni di “protezione”, afferenti Ciò posto, si tratta di capire se è possibile ad aree sociali connotate da condizioni di che il risultato perseguito dalla normati- svantaggio o che comunque siano consi- va interna possa legittimamente andare al derate dal legislatore tali da meritare forme di là di quello specifico fatto proprio dalla di incentivazione e sostegno (es. operatori normativa comunitaria. culturali), e ancora se l’art. 52 sia effetti- In concreto, si tratta di stabilire se la nor- vamente l’unica disposizione che consenta mativa interna consenta sul piano testuale restrizioni nell’accesso a procedure di affi- e possa in relazione alla normativa comuni- damento di contratti pubblici o se invece taria soddisfare interessi più ampi di quelli la possibilità di limitare l’accesso a gara sia evidenziati dalla normativa comunitaria. governato da altre disposizioni o da principi Si rileva in primo luogo, che l’art. 19 dir. desumibili dalla disciplina positiva, in par- 2004/18/CE e nemmeno il 28° consideran- ticolare del codice dei contratti. do non contengono alcun dato testuale che Al riguardo, occorre tener presente che se consenta di affermare che il risultato della è vero che la normativa nazionale va inter- tutela dei disabili sia l’unica forma di tutela pretata alla luce di quella comunitaria, ciò di laboratori protetti: non si usano espres- vale solo nei limiti necessari affinché la sioni quali “esclusivamente” o “solo” con normativa interna assicuri il risultato per- riferimento ai disabili. seguito dalla normativa comunitaria. Quanto alla normativa interna, va evi- Il risultato perseguito dalla normativa denziato, sempre sul piano testuale, che comunitaria nella parte che qui rileva, l’art. 52 d.lgs. 163, utilizzando la figura e cioè nella norma di cui l’art. 52 d.lgs. di “laboratorio protetto” (figura utilizzata 26 TEME 2.12
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