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pubbliche gare Alle gare d’appalto possono partecipare “direttamente” imprese straniere? Avv. Andrea Stefanelli La questione che si vuol trattare in ques- soggettata agli obblighi d’assunzione di Studio legale Stefanelli to breve scritto non ha probabilmente cui alla L.n. 68/1999; nel caso in ques- Bologna avuto finora una diffusione tale da di- tione, tuttavia, tale società aveva anche ventare “problema”, ma il proseguire del- una sede operativa in Italia e per questo la crisi, nonché la globalizzazione sempre l’Amministrazione ha potuto pretendere piu’ accentuata sono tali per cui nessuno che – quantomeno relativamente a detta può essere certo che, fra qualche mese, sede operativa - fosse dimostrato il risp- non si assista alla partecipazione “diret- etto della normativa sui disabili; investi- ta” di qualche impresa cinese (tanto per to poi della vicenda il Consiglio di Stato, citarne una) ad una procedura di gara. E’ questi ha avuto il modo di chiarire come possibile ? l’art. 47 attenga alla “sola prova del req- Vediamo di chiarire qualche concetto. uisito, che può essere data secondo la L’art. 47 del Codice appalti prevede, al legge straniera, ma non anche al con- comma 1°, che “Gli operatori economici tenuto di esso [requisito], che deve sus- [degli] Stati aderenti all’Unione Euro- sistere per quanto richiesto dalla legge pea, nonché quelli [degli] Stati firma- di gara nel rispetto della legge italiana” tari dell’accordo sugli appalti pubblici (Cons.St., V° 3/9/2013, n. 4379). In altri che figura nell’Alleg. 4 dell’accordo che termini l’impresa straniera può fornire istituisce l’Organizzazione mondiale del la “prova” del possesso di un deter- commercio [.] o di Paesi che, in base ad minato requisito attraverso documen- accordi bilaterali siglati con l’Unione Eu- tazione “tipica” del proprio Paese, ma, ropea [.], consentano la partecipazione relativamente al “requisito” stesso rich- ad appalti pubblici a condizioni di reci- iesto in gara, non è consentita alcuna procità”, possano partecipare alle gare “deroga” a favore degli stranieri, i quali, alle medesime condizioni applicate per le se intendono concorrere ad una gara in imprese italiane; il comma 2°, tuttavia, Italia, devono dimostrare di possedere i precisa che detti operatori “si qualificano medesimi requisiti dei partecipanti ital- alla singola gara producendo documen- iani. tazione conforme alle normative vigenti b) altra interessante questione attiene nei rispettivi Paesi”, a meno che nes- poi alla “lingua” utilizzata per la dimost- sun documento o certificato del proprio razione del possesso dei requisiti richi- Paese accerti il requisito richiesto, nel esti, in quanto dare per scontato che si qual caso è da ritenersi allora sufficiente tratti di quella italiana può rivelarsi un una dichiarazione giurata o equipollente errore; lo chiarisce bene il Consiglio di rilasciata dallo stesso concorrente stra- Stato, secondo cui “L’art. 67 D.Lgs. n. niero (art. 38, comma 5°). 163/2006 prevede l’utilizzo della lingua Tali prescrizioni hanno portato a questi italiana per la redazione delle offerte e casi: non anche per i documenti da allegare a) in una gara indetta da un’Ammini alle offerte”. (Cons.St. V°, 10/1/20123, strazione Comunale, una società fran- n. 30); nella vicenda in questione erano cese pretendeva di partecipare senza stati infatti allegati depliants e materiale depositare alcuna attestazione di risp- relativo all’offerta di macchinari solo in etto dell’art. 17 della Legge sui disabili in lingua tedesca, ma la mancanza di una forza del fatto che, essendo sottoposta loro traduzione giurata non ha potuto alla legislazione francese, non era as- comportare l’esclusione della concor- 24 TEME 11/12.13