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pubbliche gare applicarsi in caso di specifiche descrit- concorrenza, che, ponendosi in contra- tive: esse devono essere “sufficiente- sto con l’obiettivo primario della diret- mente precise”, ovvero contenere tutte tiva, richiede al gruppo tecnico di dare le caratteristiche davvero rilevanti per il una precisa motivazione della decisione soddisfacimento del bisogno dell’ammi- assunta. nistrazione: ma solo quelle. Rispettando il principio della motivazio- Il livello di dettaglio ammesso nella pre- ne, non ci sono limiti all’inserimento, nel disposizione del capitolato tecnico, sarà capitolato di gara, di caratteristiche det- pertanto determinato dalla specificità tagliate, anche, al limite, tali da esclu- del fabbisogno che si va a soddisfare, dere, nel caso concreto, la concorrenza. senza che possa considerarsi, a priori ed Al contrario, la mancata motivazione, o in via generale, un dettaglio minimo o una motivazione di natura prettamente massimo accettabile, sia in relazione a “soggettiva”, rende contrastanti con la caratteristiche descrittive che funzionali. norma comunitaria le specifiche tecni- Così, per servizi o forniture di beni alta- che adottate. mente fungibili la le caratteristiche di Per ciascuna caratteristica tecnica ipo- minima potranno essere anche limitate tizzata, pertanto, il gruppo tecnico, ai tratti essenziali, sufficienti, in ogni prima di licenziare il capitolato, dovrà caso, a garantire il soddisfacimento del decidere sull’effettiva necessità del suo bisogno dell’amministrazione. inserimento, valutando, in modo possi- In caso di bisogni specifici e puntuali bilmente oggettivo, esclusivamente la sarà al contrario necessario predispor- motivazione che essa stessa ha formu- re la redazione di caratteristiche tecni- lato. La necessità di motivazione, impo- che dettagliate e precise, necessarie a sta espressamente dal considerando dare una piena definizione dell’effettiva “29” della direttiva comunitaria, è anche necessità della stazione appaltante, che espressione del principio generale di tra- non potrà essere soddisfatta dall’acqui- sparenza, oggi particolarmente caro al sizione di prodotti o servizi generici. legislatore. Non va infatti dimenticato L’unico limite al dettaglio del capitolato che sono considerati con sospetto, e tecnico sarà pertanto dato dall’effettiva quindi soggetti all’obbligo di comunica- necessità, per la soddisfazione del biso- zione all’Autorità di Vigilanza, tutti con- gno dell’amministrazione, di una deter- tratti, anche stipulati a seguito di pro- minata caratteristica. cedura di gara aperta alla concorrenza, Ma, per garantire un acquisto effica- cui però, di fatto, abbia partecipato un ce, tutte le caratteristiche essenzia- solo concorrente. li dovranno essere presenti. Non va Nel caso di predisposizione, legittima, comunque dimenticato, neppure in di specifiche tecniche particolarmente questi casi, che l’inserimento di ogni dettagliate, la concorrenzialità viene specificazione tecnica determi na, di comunque garantita dall’applicazione per sé, una potenziale restrizione della delle regole sull’equivalenza, imposta, come abbiamo visto, espressamente per Le specifiche tecniche vanno a il caso di specifiche descrittive e impli- citamente, e connaturata alle modalità definire le caratteristiche “di minima” di redazione del capitolato tecnico, per il caso di specifiche funzionali. dell’offerta. Potranno quindi essere Appare evidente che l’impostazione data ammessi al confronto solo dal legislatore comunitario per la pre- disposizione delle specifiche tecniche, i fornitori che sono in grado di descrittive o funzionali, impone un’e- levata conoscenza tecnica a capo delle corrispondere appieno a tutti i aziende sanitarie, che, soprattutto in determinati campi, sovente non dispon- requisiti richiesti, per essere conformi gono di risorse tecniche adeguatamente preparate per garantire, nei termini visti, o equivalenti agli stessi l’effettiva concorrenzialità negli appalti pubblici. 22 TEME 5/6.14 06TEME_maggio_giugno 2014.indd 22 01/08/14 09:38
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