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normazione sing immobiliare e il contratto di disponibili- loro debitori. Allo stesso modo anche l’impre- tà possono, almeno in linea teorica, assolvere sa costruttrice godrà di una maggiore libertà alla medesima funzione in quanto entrambe d’azione spettando ad essa soltanto il compito offrono alla PA una formula di finanziamento di trovare tutte le risorse finanziarie necessarie in virtù della quale ottenere un immobile fini- alla realizzazione dell’opera senza che sussista to e pronto all’uso. Tuttavia nella prassi questi alcun dovere di rendicontazione nei confronti due modelli contrattuali saranno utilizzati per dell’amministrazione aggiudicatrice. realizzare degli obbiettivi differenti: nel leasing Tuttavia, alla maggiore flessibilità del contratto immobiliare il finanziamento sarà general- di disponibilità si affiancano però anche minori mente a scopo di trasferimento, al contrario garanzie delle parti contraenti. nel contratto di disponibilità il finanziamento In particolare nel contratto di disponibilità risponderà alla sola necessità di messa a dispo- il soggetto finanziatore, qualora sia diver- sizione a favore della PA del bene. so dall’impresa costruttrice, è meno tutela- Naturalmente, tale rimarcata differenza verrà to rispetto a quanto avviene nel contratto di meno nel caso in cui si convenga di far acqui- leasing e ciò proprio in virtù del fatto che non sire alla PA la proprietà dell’opera oggetto del sussistendo alcun rapporto contrattuale con contratto di disponibilità ovvero qualora alla la pubblica amministrazione la società finan- scadenza del contratto di leasing immobiliare ziatrice non potrà in alcun modo rivalersi sul la PA non eserciti il diritto di opzione (si tratterà soggetto pubblico. Tuttavia, poiché oggetto in tal caso di un leasing di godimento). In tali del contratto di disponibilità è la costruzione ipotesi infatti i due modelli saranno, almeno di opere di natura privata, gli istituti di credito sotto questo profilo, sovrapponibili. avranno la possibilità di apporre un eventuale Più evidenti sono invece le differenze tra il lea- titolo ipotecario su di esse. Sempre attinente sing immobiliare ed il contratto di disponibilità alla struttura negoziale è la previsione della sul piano della struttura negoziale. Il leasing si clausola di opzione. Essa deve necessariamente sostanzia in unoperazione trilatera tra utiliz- essere predisposta solo nel contratto di leasing zatore (nella fattispecie una pubblica ammini- immobiliare in quanto nella prassi la PA ricorre strazione), società finanziaria ed appaltatore; a questa tipologia contrattuale per ottenere un in tale rapporto il concedente (società finanzia- finanziamento diretto all’acquisizione finale ria) interviene quale intermediario finanziario, dell’opera. In tal senso deve essere interpretato con assunzione di tutti i rischi delloperazione anche l’art. 160-bis co. 1 D.Lgs. 163/2006 che e con previsione di opzione di acquisto finale individua “l’acquisizione di opere pubbliche o del bene a favore dellutilizzatore, ad un prezzo di pubblica utilità” fra le funzioni per cui può 2 predeterminato . essere utilizzata la locazione finanziaria immo- Il contratto di disponibilità presenta una strut- biliare. Al contrario, con il contratto di disponi- tura che coinvolge nel rapporto contrattuale bilità la PA persegue l’unico scopo di utilizzare solo due soggetti: la pubblica amministrazione, il bene per un periodo limitato nel tempo ed è utilizzatore del bene, e l’impresa costruttrice. per questo che le viene riconosciuta la facoltà Tale differenza non è di poco conto. La pubbli- di prevedere o meno nel contratto la clauso- ca amministrazione infatti non avrà alcun con- la di trasferimento finale. Per quel che attiene tatto con il soggetto finanziatore conseguendo la definizione delle obbligazioni a carico delle così l’indubbio vantaggio di non essere assog- parti l’art. 160-bis co. 1 D.Lgs. 163/2006 dispo- 2. gettata alle approfondite analisi che questi ne che Per la realizzazione, l’acquisizione ed il Autorità di vigilanza, deliberazione n. 145/2004 istituti di credito compiono sull’affidabilità dei completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del Il contratto di disponibilità presente codice possono avvalersi anche del presenta una struttura che contratto di locazione finanziaria che costi- tuisce appalto pubblico di lavori. [ ] Il soggetto coinvolge nel rapporto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e succes- contrattuale solo due: la pubblica sive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi amministrazione, utilizzatore del delle capacità di altri soggetti, anche in associa- zione temporanea con un soggetto realizzatore, bene, e l’impresa costruttrice dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Sulla base del disposto normativo emerge quindi che, 24 TEME 5/6.14 06TEME_maggio_giugno 2014.indd 24 01/08/14 09:38