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normazione nel leasing immobiliare, all’affidatario spetta la zato allacquisto. Sulla base dell’ammontare del realizzazione, l’acquisizione o il completamento canone periodico sarà poi determinato il prezzo di un’opera pubblica o di pubblica utilità; alla finale del riscatto. società finanziatrice viene affidato il compito Nel contratto di disponibilità il canone invece di finanziare tale attività mentre la pubblica rappresenta il prezzo per l’effettiva fruibilità amministrazione è tenuta alla corresponsione dell’opera e la sua corresponsione è strettamen- del canone di leasing. Nel contratto di dispo- te connessa alla piena messa a disposizione di nibilità come già evidenziato, sono coinvolti questa. Il legislatore si è infatti premurato di invece solo due soggetti , l’affidatario e la PA e specificare che nel contratto dovranno essere tra di essi sussiste un rapporto sinallagmatico. previsti dei meccanismi di riduzione o annulla- Al primo spetta il compito di provvedere alla mento del canone qualora la fruibilità dell’opera “costruzione e alla messa a disposizione a favore fosse ridotta ovvero venisse meno a causa di vizi dell’amministrazione aggiudicatrice di un’ope- non rientranti tra i rischi a carico dell’ammini- ra di proprietà privata destinata all’esercizio di strazione aggiudicatrice. un pubblico servizio, mentre la PA sarà tenuta Per espressa previsione normativa inoltre il esclusivamente al versamento di un canone canone nel contratto di disponibilità è sog- quale corrispettivo dell’attività svolta dall’affi- getto a rivalutazione monetaria, diversamente datario. Per quel che attiene la natura dell’opera da quanto previsto per il canone di locazione oggetto della prestazione sembra doversi rite- finanziaria. È da ritenersi però che nella pras- nere che, sia nel contratto di disponibilità sia in si troverà comunque più facile applicazione il materia di leasing, essa dovrà essere suscettibile principio della rata costante, fatta salva ovvia- di proprietà privata dal momento che la stazio- mente la riduzione di esso connessa ad un’even- ne appaltante potrà in concreto non esercitare tuale diminuzione di fruibilità dell’opera. Oltre al il diritto di riscatto. Si pone quindi un ulteriore canone periodico il contratto deve anche preve- problema connesso all’area su cui tale opera dere l’eventuale riconoscimento di un contribu- sarà realizzata. In linea di principio si ritiene to in corso d’opera finalizzato al trasferimento che sia economicamente più vantaggioso per della proprietà in capo alla PA; tale contributo le parti essere proprietarie della superficie su cui non potrà comunque superare il 50% del costo 5 sarà realizzata l’opera e ciò dicasi per entrambe di costruzione . Va inoltre segnalato che qualo- le tipologie contrattuali. Tuttavia, qualora fosse ra il suo ammontare fosse di importo abbastan- necessario, l’amministrazione aggiudicatrice za consistente, il diritto di riscatto, così come nel potrebbe attribuire ai soggetti affidatari il ruolo leasing immobiliare, non sarebbe più una vera di autorità espropriante ai sensi del testo unico e propria opzione al fine di garantire appunto di cui al D.P.R. n. 327/2001. La questione più quell’uso efficace ed efficiente delle risorse pub- delicata riguarda però le aree demaniali, se cioè bliche che deve orientare l’intero agire della PA. queste possano essere o meno destinate alla Infine, la lettera c) dell’art. 160-ter co. 1 D.Lgs. costruzione di opere che potranno poi rimane- 163/2006 prevede la determinazione di un re di proprietà privata. In materia di contratto prezzo di trasferimento che dovrà essere para- di disponibilità la giurisprudenza sembra con- metrato al valore di mercato residuo dell’opera cludere in senso negativo, stante l’ontologica e all’eventuale contributo già versato in corso incompatibilità delle aree demaniali con qual- d’opera. Una delle differenze sicuramente più 3 sivoglia regime privatistico . interessanti tra queste due tipologie contrattuali Al contrario, in materia di leasing immobilia- riguarda la ripartizione dei rischi nella realizza- re l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici zione dell’opera. L’aspetto innovativo del con- sembra avere riconosciuto la possibilità che l’o- tratto di disponibilità è il trasferimento ex lege 3. pera sia realizzata su aree demaniali purché la a carico della parte affidataria dei rischi della Cass. Sez. Un. 16.02.2011, PA conceda il diritto di superficie all’affidatario costruzione e della gestione tecnica dell’opera n. 3813. per una durata superiore a quella del contrat- per il periodo di messa a disposizione dell’am- 4 to di leasing . Sia nella locazione finanziaria, ministrazione aggiudicatrice, così come disposto 4. sia nel contratto di disponibilità, alla stazione dall’art. 160-ter co. 2 del Codice degli appalti. Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, appaltante spetta invece la corresponsione di L’impresa costruttrice pertanto sarà responsa- n. 4/2013. un canone. Nel contratto di leasing immobi- bile dell’elaborazione del progetto, sia di quello 5 liare è stato sottolineato da più autori come definitivo sia di quello esecutivo, e della costan- Ciò per espressa previsione tale prestazione economica abbia una duplice te fruibilità dell’opera nel rispetto dei parametri normativa, art. 160-ter, co. 1, lett. funzione: quale canone per la messa a disposi- di funzionalità previsti nel contratto. A garanzia b). Sul punto “Decisione ufficio statistico delle Comunità europee zione dellopera e quale finanziamento finaliz- di un’adeguata gestione tecnica il legislatore ha – Eurostat – 11.02.2004. TEME 5/6.14 25 06TEME_maggio_giugno 2014.indd 25 01/08/14 09:38